Il
Principe si era rivolto al Pontefice nella convinzione che
alla riuscita del suo disegno non sarebbero sorte difficoltà.
Ed invece non fu così. D. Paolo Orsini, uno dei possessori
del tenimento e di altri posti accanto a questo, comparve
lestamente nella Congregazione del Concilio prima che questa
avesse potuto approvare la Concordia e spedirla alla Santa
Sede, e fondò il suo impedimento sulle scelta del sito,
ove sarebbe dovuta essere costruita la nuova Chiesa; onde
il 17 luglio 1756 si trattò la causa nella medesima Congregazione
intorno al seguente dilemma:
"An sit locus approbationi concordie favore Principi Striani
Seu potius locus approbationi alterius pretense concordie
favore Presidentis Hyacinti Pauli Orsini" (Se il sito da
scegliere, in seguito alla Concordia stipulata, debba essere
quello preferito dal Principe di Striano oppure dal Presidente
Giacinto Paolo Orsini).
La decisione fu favorevole al Principe onde l'Orsini, lasciata
cadere la prima istanza d'opposizione, domandò alla Congregazione
la facoltà di erigere nei suoi beni un'altra chiesa parrocchiale,
confinante non solo con quelli, ma anche con due sue masserie
ai medesimi annesse. Il 12 febbraio 1757 s'introdusse la
causa nella congregazione col dilemma, se dovesse permettersi
l'erezione di un'altra chiesa parrocchiale. La decisione
fu affermativa. La Congregazione pubblicò la sentenza e
le condizioni definite nella Concordia coi PP. Celestini,
ma non anche il decreto di approvazione. Come dire che,
riconosciuta ad altra persona di Boscoreale la facoltà di
elevare una chiesa parrocchiale, non se ne sarebbe potuta
conservare l'esclusiva prerogativa al Principe. Mentre tutto
ciò si svolgeva nella sede napoletana della S.Congregazione
Conciliare, giunse a questa la bolla pontificia in risposta
alla prima domenda del Principe. La Congregazione, appostovi
il visto, la spedì all Ordinario diocesano di Nola per ottenere
l'approvazione delle condizioni concordate fra i Celestini
e il Principe e di quant'altro si fosse successivamente
stipulato fra di loro senza pregiudizio di alcuno, nonstante
qualunque costituzione apostolica in contrario (9.9.1758).