Il Principe si era rivolto al Pontefice nella convinzione che alla riuscita del suo disegno non sarebbero sorte difficoltà. Ed invece non fu così. D. Paolo Orsini, uno dei possessori del tenimento e di altri posti accanto a questo, comparve lestamente nella Congregazione del Concilio prima che questa avesse potuto approvare la Concordia e spedirla alla Santa Sede, e fondò il suo impedimento sulle scelta del sito, ove sarebbe dovuta essere costruita la nuova Chiesa; onde il 17 luglio 1756 si trattò la causa nella medesima Congregazione intorno al seguente dilemma:
"An sit locus approbationi concordie favore Principi Striani Seu potius locus approbationi alterius pretense concordie favore Presidentis Hyacinti Pauli Orsini" (Se il sito da scegliere, in seguito alla Concordia stipulata, debba essere quello preferito dal Principe di Striano oppure dal Presidente Giacinto Paolo Orsini).
La decisione fu favorevole al Principe onde l'Orsini, lasciata cadere la prima istanza d'opposizione, domandò alla Congregazione la facoltà di erigere nei suoi beni un'altra chiesa parrocchiale, confinante non solo con quelli, ma anche con due sue masserie ai medesimi annesse. Il 12 febbraio 1757 s'introdusse la causa nella congregazione col dilemma, se dovesse permettersi l'erezione di un'altra chiesa parrocchiale. La decisione fu affermativa. La Congregazione pubblicò la sentenza e le condizioni definite nella Concordia coi PP. Celestini, ma non anche il decreto di approvazione. Come dire che, riconosciuta ad altra persona di Boscoreale la facoltà di elevare una chiesa parrocchiale, non se ne sarebbe potuta conservare l'esclusiva prerogativa al Principe. Mentre tutto ciò si svolgeva nella sede napoletana della S.Congregazione Conciliare, giunse a questa la bolla pontificia in risposta alla prima domenda del Principe. La Congregazione, appostovi il visto, la spedì all Ordinario diocesano di Nola per ottenere l'approvazione delle condizioni concordate fra i Celestini e il Principe e di quant'altro si fosse successivamente stipulato fra di loro senza pregiudizio di alcuno, nonstante qualunque costituzione apostolica in contrario (9.9.1758).

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