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- Erigerà
la parrocchia per le anime di Boscoreale secondo la concordia
con i PP. Celestini in via provvisoria nella chiesa di Montevergine,
ivi esistente (Largo piscinale)
- Si obbligherà
di fabbricare fra lo spazio di dieci anni una chiesa capace
per uso di parrocchia, proporzionata al numero delle anime,
con commoda abitazione per il parroco unita alla chiesa stessa,
coll'intelligenza ed approvazione dell'Ordinario.
- Provvederà
la nuova chiesa per la prima volta di tutti i paramenti sacri
che l'Ordinario stimerà necessari al culto divino e alla cura
delle anime.
- Obbligherà
se stesso ed i suoi eredi e successori per tutto il necessario
mantenimento di detta Chiesa, ma non per il mantenimento delle
sacre suppellettili. Le quali dopo la prima volta resteranno
a carico dei parroci pro-tempore.
- assegnerà
al parroco in beni stabili e sicuri, previa approvazione dell'Ordinario,
la somma di ducati 72 l'anno, col peso ad esso parroco di
mantenere un economo ossia coaditure.
- L'Economo
ossia Coaditure da destinarsi dal Parroco ed approvarsi dall'Ordinari,
dovrà essere situato in quel luogo o Chiesa che l'Ordinario
medesimo stimerà più conveniente.
- Si riserva
il detto Principe lo jus patronato laicale così per la Chiesa
come per l'elezione e la nomina del Parroco, tutte le volte
che vacarà la Parrocchia, per sè, suoi eredi e successori
a tenore della Concordia coi PP. Celestini.
Su queste condizioni
e sulla Concordia
il Principe domandò la conferma e l'approvazione al Sommo Pontefice.
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