1. Erigerà la parrocchia per le anime di Boscoreale secondo la concordia con i PP. Celestini in via provvisoria nella chiesa di Montevergine, ivi esistente (Largo piscinale)
  2. Si obbligherà di fabbricare fra lo spazio di dieci anni una chiesa capace per uso di parrocchia, proporzionata al numero delle anime, con commoda abitazione per il parroco unita alla chiesa stessa, coll'intelligenza ed approvazione dell'Ordinario.
  3. Provvederà la nuova chiesa per la prima volta di tutti i paramenti sacri che l'Ordinario stimerà necessari al culto divino e alla cura delle anime.
  4. Obbligherà se stesso ed i suoi eredi e successori per tutto il necessario mantenimento di detta Chiesa, ma non per il mantenimento delle sacre suppellettili. Le quali dopo la prima volta resteranno a carico dei parroci pro-tempore.
  5. assegnerà al parroco in beni stabili e sicuri, previa approvazione dell'Ordinario, la somma di ducati 72 l'anno, col peso ad esso parroco di mantenere un economo ossia coaditure.
  6. L'Economo ossia Coaditure da destinarsi dal Parroco ed approvarsi dall'Ordinari, dovrà essere situato in quel luogo o Chiesa che l'Ordinario medesimo stimerà più conveniente.
  7. Si riserva il detto Principe lo jus patronato laicale così per la Chiesa come per l'elezione e la nomina del Parroco, tutte le volte che vacarà la Parrocchia, per sè, suoi eredi e successori a tenore della Concordia coi PP. Celestini.

Su queste condizioni e sulla Concordia il Principe domandò la conferma e l'approvazione al Sommo Pontefice.

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